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Immigrazione, dal "permesso a punti" per gli stranieri al reato di clandestinità

di Nicoletta Cottone

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14 maggio 2009

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Assunzione di stranieri fuori quota (articolo 1, comma 22, lettera o). Per i lavoratori "fuori quota", ossia ulteriori rispetto al contingente stabilito con il decreto flussi annuale, la richiesta di nullaosta al lavoro viene sostituita da una semplice comunicazione da parte del datore di lavoro per alcune categorie di lavoratori (dirigenti o personale altamente specializzato, professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico, lavoratori alle dipendenze di soggetti che operano nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici.

Cancellazione anagrafica dello straniero (articolo 1, comma 28). Per i cittadini stranieri la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente avviene per irreperibilità accertata, o per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune, trascorsi sei mesi (e non più un anno) dalla scadenza del permesso o della carta di soggiorno.

Centri di identificazione ed espulsione, trattenimento (articolo 1, comma 22, lettera l e comma 23). Lo straniero irregolare può essere trattenuto nei Centri di identificazione ed espulsione (Cie) fino a 180 giorni per l'accertamento dell'identità e della nazionalità. Finora il tempo previsto dalla Bossi-Fini era di 60 giorni. Ora, trascorsi i primi 60 giorni, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per altri 60 giorni. Se non è possibile ancora procedere all'espulsione il questore può chiedere una ulteriore proroga di 60 giorni. Il periodo massimo di trattenimento non può, però, essere superiore a 180 giorni. Il questore può comunque eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace. Le disposizioni si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei Cie al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Cittadinanza, contributo (articolo 1, comma 12). Contributo di 200 euro per istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza. Metà del gettito è destinato al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione, l'altra alla copertura degli oneri per le attività istruttorie del Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

Cittadinanza italiana per matrimonio (articolo 1, comma 11). Viene riscritto l'articolo 5 della legge 91/1992 relativo all'ottenimento della cittadinanza per matrimonio o concessione. La norma prevede che il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano possa acquistare la cittadinanza italiana dopo 2 anni di residenza in Italia dopo 3 dalla data del matrimonio se residente all'estero (a meno di separazione, annullamento o divorzio). I termini sono dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Competenza penale del giudice di pace (articolo 1, comma 17). Il giudice di pace attrae alla sua competenza i procedimenti relativi all'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ovvero il nuovo reato contravvenzionale di clandestinità. Introduzione di un nuovo modello di procedimento davanti al giudice di pace in due versioni: ordinaria e abbreviata. La polizia giudiziaria può chiedere al Pm l'autorizzazione a presentare immediatamente davanti al giudice di pace l'imputato in presenza delle seguenti condizioni: flagranza di reato (o una sua prova evidente) e il reato sia perseguibile d'ufficio. Il pubblico ministero ha tre alternative: chiedere l'archiviazione; autorizzare, entro 15 giorni, la presentazione immediata dell'imputato davanti al giudice di pace nominando, se necessario, un difensore d'ufficio; esprimere parere contrario alla richiesta di giudizio immediato nel caso di richiesta manifestamente infondata, carente nei presupposti o presentata davanti a giudice non competente per territorio.

Copertura finanziaria (articolo 1, commi da 30 a 32). Quantificati gli oneri legati al provvedimento e disposta la relativa copertura finanziaria.

Espulsione dello straniero a titolo di misura di sicurezza (articolo 1, commi da 2 a 4). Abrogazioni al codice penale e inserimento nel codice di procedura penale di due nuove disposizioni sulle modalità di espulsione di extracomunitari, apolidi e cittadini di uno Stato membro. Il nuovo articolo 183-bis è relativo all'esecuzione dell'espulsione degli extracomunitari e degli apolidi da parte del questore, mentre l'art. 183-ter riguarda l'analoga esecuzione dell'allontanamento di cittadini di Paesi membri della Ue. È confermata la modalità dell'esecuzione a opera del questore mediante accompagnamento alla frontiera.

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (articolo 1, commi 26 e 27). Ridefinito il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso una più analitica specificazione della condotta. Oltre al compimento di «atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato od in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente», contempla anche la condotta di chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni recate dal medesimo testo unico dell'immigrazione. Confermata la reclusione da 1 a 5 anni, la pena pecuniaria viene fissata in 15mila euro per ogni clandestino di cui si sia favorita l'immigrazione (eliminata ogni valutazione discrezionale da parte del giudice). Previste una serie di circostanza aggravanti. In alcuni casi obbligatorio l'arresto in flagranza. Sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche in caso di patteggiamento. Le indagini preliminari in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina possono durare fino a due anni. Previsto anche un prolungamento della durata massima della custodia cautelare.

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14 maggio 2009
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